Ordinanza — n. 31997/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/03/1984 avverso l'ordinanza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di AMATO GIUSEPPE di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 3/7/2014 e irrevocabile il 9/10/2014 per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, commesso il 4/9/2013 e quella emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 3/4/2019, irrevocabile il 10/1/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 commesso il 30/8/2018, e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la prima;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 31997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto nel dovuto conto dell'omogeneità delle condotte; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, considerata la distanza di cinque anni tra i due fatti dai quali, al più, emerge l'abitualità a delinquere del condannato (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/03/1984 avverso l'ordinanza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di AMATO GIUSEPPE di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 3/7/2014 e irrevocabile il 9/10/2014 per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, commesso il 4/9/2013 e quella emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 3/4/2019, irrevocabile il 10/1/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 commesso il 30/8/2018, e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la prima;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto nel dovuto conto dell'omogeneità delle condotte; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, considerata la distanza di cinque anni tra i due fatti dai quali, al più, emerge l'abitualità a delinquere del condannato (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos