Cassation appeal dismissed as inadmissible for being based on pure merits and contradicted by victim's testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on pure merits arguments rather than legal errors. The lower court had acquitted the defendant of generic prescription violations while confirming liability for private violence and threats against a police officer, reducing the sanction. The appeal was rejected since the victim's testimony in the trial contradicted the new legal grounds raised by the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on pure merits are inadmissible when the facts have already been fully reconstructed and contradicted by the opposing party's evidence in the lower proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY ALESSANDRO nato a BARI il 08/04/1986 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede che aveva condannato Alessandro Perney per una serie di violazioni della misura di prevenzione, assolvendo l'imputato dalla trasgressione alla prescrizione generica di vivere onesl:amente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la sentenza invece confermava l'affermazione di responsabilità per i reati di violenza privata e minaccia in danno di Tommaso Lupelli, Appuntato della Polizia di Stato, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt.610 e 612 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito, peraltro smentiti dalla ricostruzione operata in giudizio dalla persona offesa, come ha già illustrato la Corte territoriale con congrua e corretta motivazione. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente