Cassation appeal dismissed for genericity; first instance appeal rejected due to lack of specific factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The defense argued that the first-instance appeal lacked specific factual reasoning, yet the court found the lower court's motivation addressed every point of the generic appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds of fact and law, as the burden of specificity must be proportional to the decision's complexity, and generic grievances without specific factual support do not justify a cassation review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELFO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/02/1990 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto da Francesco Gelfo avverso la sentenza del Tribunale in sede del 24/3/2022, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno di arresto per il reato di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen. - così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 4 L. n. 110 del 1975 - per il porto ingiustificato di un tirapugni, accertato in Palermo il 12 dicembre 2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo di censura, violazione di legge per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, invocando il principio giurispruden- ziale per cui l'onere di specificità dell'impugnazione è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ed osservando che la sentenza di primo grado era priva a sua volta dei necessari elementi specifici a sostegno della decisione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. L'esame della sentenza di primo grado smentisce radicalmente l'assunto difensivo per cui il primo giudice non avrebbe dato conto specificamente delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, essendosi invece la motivazione diffusa su ognuno dei punti che sono stati genericamente oggetto di gravame. Nemmeno l'assunto per cui sussiste vizio di contraddittorietà della motivazione quando la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi contestualmente valuti l'infondatezza dei motivi stessi è appropriato al caso in esame: invero, la Corte territoriale ha spiegato che la ravvisata inammissibilità esonerava il collegio dal soffermarsi sulla pretesa lievità del fatto.
Le considerazioni seguenti, pur dirette a contrastare tale attenuante e la conseguente richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., sono quindi da ritenersi espresse ad abundantiam e ad colorandum, senza snaturare il focus del ragionamento motivazionale imperniato sulla inammissibilità dell'appello. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. rc)-6 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno