Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to inadmissibility of re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Gatto's appeal against the extension of his prison regime inadmissible. Gatto argued the lower court failed to rigorously assess evidence and relied on superficial presumptions regarding his criminal role. The court rejected this, noting that appeals in this specific area are limited to legal violations and cannot request a new factual evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Appeals against prison regime extensions are inadmissible if they merely request a different factual assessment rather than demonstrating a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO GIUSEPPE nato a MESSINA il 18/04/1969 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da GATTO GIUSEPPE avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe un rigoroso ed effettivo accertamento degli elementi emersi e si baserebbe pertanto su di una valutazione superficiale fondata su asserzioni apodittiche ovvero su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva pregressa, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla caratura criminale del ricorrente che ha ricoperto il ruolo di capo del clan Giostra che è tutt'ora operativo, al contenuto dell'ordinanza dell'11/3/2021 dello stesso Tribunale di Sorveglianza e, da ultimo anche alla relazione della Casa di Reclusione di Spoleto del 19/1/2023- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend