Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31988/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of execution judge's ruling on crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Esposito's appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the request for continuing crimes. While the appellant argued the judge violated procedural rules by ruling on inadmissibility during a scheduled hearing rather than via a written decree, the court found no legal preclusion against such oral rulings. Consequently, the court determined the complaints were manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 4 cod. proc. pen.: The execution judge possesses the authority to declare a request inadmissible at the conclusion of a hearing, as inadmissibility may be determined at any stage of the proceedings without requiring a separate written decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge powers inadmissibility declaration continuation of crimes procedural preclusion court costs award manifestly unfounded appeal criminal procedure code inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod.
Art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
art. 591, comma 4 cod. proc. pen
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 28/07/1953 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N Rilevato che il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ESPOSITO VINCENZO di ritenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 16/3/2015, così come riformata dalla Corte di Appello di Roma il 7/3/2018, e quelli di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Velletri del 24/11/2011, come riformata dalla Corte di Appello di Roma il 3/6/2014;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. in quanto tale pronuncia non sarebbe stata emessa, come previsto dal giudice e dal presidente con decreto motivato, ma solo all'esito dell'udienza fissata, allorché il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto soltanto pronunciarsi nel merito; Rilevato che quanto previsto dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. non determina alcuna preclusione e il giudice dell'esecuzione ha il potere di dichiarare l'inammissibilità anche all'esito dell'udienza eventualmente fissata, ciò in quanto l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (cfr. art. 591, comma 4 cod. proc. pen.);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co