Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31984/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for illegal DASPO violation, ruling generic mitigating circumstances denied due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating a DASPO order. The appellant argued he had no proof of the crime and deserved generic mitigating circumstances despite his criminal history. The court rejected these claims, stating the reasons for the violation were not exculpatory and the denial of leniency was properly motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: The appeal is inadmissible if generic mitigating circumstances are denied based on the defendant's prior criminal record, as such discretion is properly exercised when the conduct lacks criminal merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
DASPO violation generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal procedural dismissal saccheggio altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Art. 62 bis cod. pen.
La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALONE MAURO nato a TARANTO il 26/01/1968 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Mauro Scalone alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 10 D. L. n. 14 del 2017 e art. 21 ter L. n. 132 del 2018, per avere contravvenuto al DASPO che inibiva all'imputato l'accesso in aree urbane del comune di Taranto, fatto accertato il 6/12/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per esservi totale assenza di prova della commissione del reato, in quanto Scalone si trovava nell'area a lui inibita al solo scopo di procurarsi qualche spicciolo per le primarie esigenze di vita.

Inoltre, si è censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concedibili nonostante i numerosi ma risalenti precedenti penali. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza è manifestamente infondata, in quanto i motivi per i quali Scalone si era riportato in area urbana a lui vietata (ivi essendo solito eser- citare l'attività di parcheggiatore abusivo) non sono rilevanti in senso scriminante della condotta. La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

è stato congruamente motivato e la censura si attesta su profili di puro merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il