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Ordinanza — n. 31983/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31983/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARREFFA DAVIDE nato a CINQUEFRONDI il 27/05/1994 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LEUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la decisione del GUP del Tribunale di Locri riducendo ad un anno, sei mesi e venti giorni la pena inflitta a Davide Garreffa - previa esclusione della recidiva - per i reati di illegale detenzione di un fucile Kalashnikov, illecitamente introdotto nello Stato, e di n. 20 munizioni per arma comune da sparo; fatti accertati in Ardore il 15/10/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in particolare invocando un trattamento sanzionatorio più mite con riferimento agli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione tra i reati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale diffusamente motivato le ragioni del trattamento sanzionatorio, dando anche specifico conto degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, come da insegnamento dell'esegesi di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione riduzione della pena confisca di valori patrimoniali precedenti penali rilevanti reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARREFFA DAVIDE nato a CINQUEFRONDI il 27/05/1994 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LEUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la decisione del GUP del Tribunale di Locri riducendo ad un anno, sei mesi e venti giorni la pena inflitta a Davide Garreffa - previa esclusione della recidiva - per i reati di illegale detenzione di un fucile Kalashnikov, illecitamente introdotto nello Stato, e di n. 20 munizioni per arma comune da sparo; fatti accertati in Ardore il 15/10/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in particolare invocando un trattamento sanzionatorio più mite con riferimento agli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione tra i reati.

Il ricorso è inammissibile, avendo la Corte territoriale diffusamente motivato le ragioni del trattamento sanzionatorio, dando anche specifico conto degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, come da insegnamento dell'esegesi di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi