Italian court dismisses appeal claiming expulsion decree nullity due to lack of translation for Italian speaker.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the expulsion decree was null because it lacked a translation into a language known to him, yet he resided in Italy for years and spoke Italian fluently. The court rejected this claim as manifestly unfounded given the appellant's long-term residence and proven language proficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging an expulsion decree based on alleged lack of translation is inadmissible when the foreigner has resided in Italy for years and speaks the language fluently.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XEKA ORGES nato il 15/01/1986 avverso la sentenza del 26/05/2022.della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Piacenza che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato Xeka Orges alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, perché - raggiunto dal provvedimento di espulsione con divieto di reingresso, emesso dal Prefetto di Brescia in data 14/2/2013, immediatamente eseguito - faceva rientro in Italia, fatto accertato a Piacenza in data 11/12/2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa zione il difensore dell'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato.
Il ricorso è affidato ad argomenti generici e manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Infatti, risulta ex actis, e se ne è dato atto in entrambe le sentenze di merito, che l'imputato risiede in Italia da molti anni e parla e comprende la lingua italiana, circostanza peraltro direttamente riscontrata dal primo giudice nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside