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Ordinanza — n. 31977/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior Supreme Court ruling on prescription of homicide before 2005 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the issue of prescription for homicide committed before 2005 was already definitively resolved by a prior Supreme Court decision. The appellant argued for a new review of the prescription defense and challenges to legal analogy, but the court noted the existence of binding precedent from September 2015. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the legal issue raised has already been definitively settled by a prior decision of the Supreme Court, rendering further examination unnecessary.

Parole chiave

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inadmissibility appeal prescription homicide binding precedent Supreme Court ruling procedural costs assassinio qualificato tentato omicidio aggravato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 157 cod. pen
266329 - 01, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi
Non risultano successivi arresti difformi da tale principio (invero, la sentenza di Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi, Rv.
Sez. 3, n. 19756 del 24/09/2015, Trubia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a NAPOLI il 03/11/1949 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenzafTFa omologa Corte primo grado con la quale, a seguito di giudizio abbreviato e previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 416 bis. 1, comma 2, cod. pen., Luigi Giuliano era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per l'omicidio di Luigi D'Alba, coimmesso a Napoli il giorno 8 maggio 1990. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo nel primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, senza considerare le specifiche censure mosse nei motivi di appello.

Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la ritenuta violazione del divieto di analogia in malam partem e del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, e si avanzano doglianze in merito ai criteri ermeneutici nell'interpretazione delle norme in caso di successione di leggi nel tempo. Con memoria trasmessa digitalmente il 13/6/2023, la difesa del Giuliano ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla prima sezione di qLesta Corte, affinché valuti l'opportunità di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. I prospettati motivi di impugnazione sono inammissibili.

Il tema della prescrizione dell'omicidio commesso prima dell'anno 2005 è stato definitivamente risolto con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)».

Non risultano successivi arresti difformi da tale principio (invero, la sentenza di Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi, Rv. 263687, difforme, era precedente alla decisione del massimo consesso nomofilattico). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere est