Cassation appeal dismissed as inadmissible because the retrial court correctly followed the annulment judgment's specific instructions on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the retrial court violated sentencing guidelines, but the court found the defense's claims manifestly unfounded. The retrial judge had strictly adhered to the annulment judgment's explicit instruction to exclude the continuation penalty for a specific offense, leaving no room for re-litigation on sentencing issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The court must declare an appeal inadmissible when the retrial judge has strictly followed the specific directives of the annulment judgment regarding sentencing, thereby precluding the re-examination of other sentencing arguments in the cassation phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARONE FRANCESCO PAOLO nato a SANTERAMO IN COLLE il 2C/12/1975 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Francesco Paolo Ciccarone ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di 3ari, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 14 dicembre 2020, ha rideterminato la pena nei suoi riguardi in quattro anni e quattro mesi di reclusione e in 4.400,00 euro di multa per l'unico reato residuo, ovverosia il capo a) dell'imputazione; rilevato che l'unico motivo di ricorso con il quale il difensore lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato; rilevato, invero, che la sentenza rescindente ha riconosciuto la fondatezza del ricorso di Ciccarone limitatamente alla parte in cui si duole del fatto che la Corte di appello aveva incluso nel trattamento sanzionatorio anche la pena per il reato rubricato sub c), per il quale, invece, non essendo intervenuta impugnazione del rappresentante dell'Accusa sul verdetto assolutorio, la decisione aveva assunto il crisma della definitività e, conseguentemente, preso atto dell'illegittimità dell'aumento per la continuazione con tale fatto, ha espressamente indicato che «Il giudice del rinvio dovrà dunque, procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio escludendo dal computo l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per tale reato»; ritenuto pertanto che il giudice del rinvio si è attenuto al dictum della sentenza di annullamento e che ogni altro motivo inerente alla dosimetria della pena non può essere riproposto in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de