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Ordinanza — n. 31964/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/11/2021 ha ridotto la pena a mesi due di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di PUMO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011;

Regesto Legislator

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art. 75 D.Lgs. 159/2011, art. 581 c.p; Ordinanza — n. 31964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil vigilanza dell'autorità competente sospensione dell'istruzione carcerazione cautelativa indennizzo per detenzione ingiustificata sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 75 D.Lgs. 159/2011
art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/11/2021 ha ridotto la pena a mesi due di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di PUMO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che con il ricorso si denuncia l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto; Rilevato il motivo di ricorso generico in quanto, al di là del richiamo a due pronunce di merito relative, peraltro, a condotte e situazioni non sovrapponibili a quelle oggetto del processo, non vi è alcun riferimento concreto alla pronuncia impugnata con la quale, pertanto, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze sollevate non contengono il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos