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Ordinanza — n. 31962/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued based on subjective intent and habitual conduct, but the court found the first ground unsupported as only general intent is required for this offense. The second ground was rejected because the lower court correctly applied the recidivism rule due to the appellant's prior similar convictions.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 131-bis cod. pen.: Violation of special surveillance obligations requires only general intent, and habitual conduct precludes the benefit of leniency for repeated offenses.

Parole chiave

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special surveillance obligations general intent requirement recidivism in probation inadmissible appeal Italian criminal law responsabilità penale scemata imputabilità momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Pietro Gioè ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 5 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 5 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro
270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv.
Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOE PIETRO nato a ALCAMO il 24/06/1986 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Pietro Gioè ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuto che il primo motivo, attinente al profilo soggettivo del reato, è manifestamente infondato, poichè - come già chiarito dalla sentenza in verifica - costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e, cioè, la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01); ricordato che non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa a ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento e che la dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, non è incompatibile con l'elemento soggettivo, quanto, piuttosto, può tradursi in una ignoranza del precetto penale che rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen. e l'agente potrà invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale solo se inevitabile; rilevato che tale ultima situazione non è stata nemmeno dedotta dal ricorrente che si è limitato a giustificare la violazione con la mera dimenticanza, senz'altro aggiungere; ritenuto che il secondo motivo è interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha escluso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen attesa l'abitualità della condotta, facendo opportuno riferimento alle altre tre condanne per violazioni connesse alle misure di prevenzione e che trattasi di motivazione rispettosa dei principi espressi da Sez.

U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissMile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere este