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Ordinanza — n. 31961/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds, citing failure to meet statutory specificity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity for grounds of appeal. The appellant merely referenced the lower court's appeal reasons without detailing specific factual or legal points for review. Consequently, the court ruled that the act of appeal was unfit to introduce a new level of judicial scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; In cassation appeals, the appellant must specifically identify the factual and legal points requiring review, and vague references to prior appeal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal inadmissible grounds judicial review procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARITANO ANGELO nato a PALERMO il 18/02/1947 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Angelo Sammaritano ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione; rilevato che si tratta di motivo non consentito per difetto del requisito di specificità, risolvendosi il ricorso in scarne proposizioni limitate al semplice richiamo per relationem dei motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; ricordato che, invece, requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio; richiamato in proposito l'arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P