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Ordinanza — n. 31959/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-agreed appeal grounds by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to limit the scope of the appeal to specific grounds. The appellant argued for a suspended sentence, but this claim was excluded from the agreement reached with the prosecution. Consequently, the appellate court was not required to address this issue, rendering the new appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties agree on the scope of an appeal, any grounds not included in that agreement are waived, and a subsequent appeal based on such excluded grounds is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds party agreement on appeal procedural preclusion inadmissible appeal suspended sentence claim liberazione condizionale esenzione dalla pena immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Rilevato che l'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 163 cod. pen
Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Rilevato che l'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006
pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORADI BORHANUDDIN (CUI 066G1N3) nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di MORADI BORHANUDDIN (CUI 066G1N3) in relazione al reato di cui all'art.12 comma 3 lett d) D.Lgs 286/1998;

Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Rilevato che l'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294);

Rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo proprio in virtù dell'esclusione della contestata aggravante e che la rinuncia si estendeva espressamente a tutti gli altri motivi, pertanto, anche a quello relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena così che il giudice di appello non era tenuto a motivare in ordine ai motivi diversi da quelli oggetto dell'accordo; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così