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Ordinanza — n. 31958/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; continuation bond rejected due to lack of original planning for specific murders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuation bond claim. The defense argued for a unified criminal plan based on the defendant's role in the mafia association and the common motive to eliminate obstacles. The court ruled that while the defendant joined the group, the specific murders were not programmed at that time but resulted from subsequent, contingent events that could not have been foreseen.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuation bond requires a specific, original plan for the final crimes at the time of joining the association, excluding acts stemming from subsequent, contingent, or occasional circumstances that could not have been anticipated.

Parole chiave

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continuzione delittuosa partecipazione associazione mafiosa omicidio programmato vincolo di continuazione previsione ab origine giudice dell'esecuzione inammissibilità ricorso reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Domenico Gugliemini ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Domenico Gugliemini ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16980 del 27.03.2003
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991
Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv.
Sez. V, n. 23370 del 14/05/2008
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINI DOMENICO nato a PALERMO il 28/02/1952 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Domenico Gugliemini ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e più reati di omicidio, invece sussistente stante l'omogeneità dei reati giudicati, la contiguità spazio-temporale tra gli stessi, la comune causale di eliminare chiunque si frapponesse agli obiettivi dell'associazione criminale, il ruolo di esecutore materiale e l'incondizionata adesione ai progetti del sodalizio sin dal momento del suo ingresso; letta la memoria depositata dalla difesa con la quale, anche alla stregua dell'allegata documentazione, si chiede la trattazione del ricorso nella Sezione Prima; rilevato che, dopo avere chiarito che l'istanza costituiva mera reiterazione di analoga già respinta in data 22 marzo 2017, fondata sui medesimi elementi, la Corte d'appello è comunque entrata nel merito della decisione, non limitandosi a una declaratoria d'inammissibilità; considerato, invero, che, a ragione della decisione parzialmente reiettiva, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto il difetto di elementi, allegati dalla difesa ovvero emergenti dagli atti, sulla scorta dei quali ritenere che, al momento del primo omicidio, risalente al 1983, i successivi fossero stati programmati quanto meno nelle linee essenziali, stante la estemporaneità delle rispettive causali, tutte puntualmente indicate a p. 3 del provvedimento impugnato; ricordato il consolidato principio di questa Corte di legittimità secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Sez. 1, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ribadito altresì che, con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa; ritenuto che ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;

Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - e, segnatamente, la previsione unitaria e specifica, ab origine; rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi, evinti dalla fase di cognizione, in relazione a evidenti elementi delle concrete fattispecie delittuose che ne indicano la matrice occasionale, tale dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del ricorrente e che - a tale congrua motivazione - il ricorso replica con argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tali gravissimi fatto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci