Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and re-evaluating arguments regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments regarding sentencing mitigation were repetitive and sought a re-evaluation of facts already settled. The defense argued that the defendant's contribution to the crime was insufficient to deny mitigation, but the lower court had already addressed this with correct legal reasoning. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on re-evaluation of facts or repetitive arguments previously refuted in the contested judgment are inadmissible as they violate the principle of finality and the prohibition on re-examining merits at the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOPECE DANIELE nato a FOGGIA il 24/07/1984 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale Daniele Scopece veniva condan- nato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., per la ricettazione di una pistola Tanfoglio, accertato in Foggia il 2 marzo 2013. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen. nonostante il minimo contributo dello Scopece nella preparazione e nell'esecuzione del reato.
Osserva questa Corte che la doglianza è inammissibile, in quanto reiterativa e rivalutativa per essere stata già avanzata e congruamente confutata nell'impugnata sentenza, con motivazione corretta in diritto ed esaustiva in fatto, resa alla pagina 5 dell'impugnata sentenza. In questa sede di legittimità è precluso ogni apprezzamento diretto ad una diversa valutazione di merito, che nella specie è stata congruamente indicata nel rilievo che, in relazione al concor- rente Guido Siani, Scopece ha reso lo stesso apporto materiale all'esecuzione della tentata rapina, nonché lo stesso contributo morale alla detenzione e ricettazione della pistola clandestina.
All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres