Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual grounds and repetition of appeal arguments regarding gun possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gerardo Formisano inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 648 of the Penal Code regarding gun possession and failed to consider the mitigating circumstances of Article 131 bis. The court rejected this, ruling that the appeal relied on factual disputes already decided and repeated arguments from the appellate stage, which are not grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 131 bis, cod. pen.: A cassation appeal based on alleged factual errors or reiterated appellate arguments is inadmissible, as the supreme court reviews only legal questions and does not re-evaluate the factual basis of the conviction.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GERARDO nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO il 17/10/1961 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 6/2/2020 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Gerardo Formisano per l'illegale detenzione di un fucile calibro 12, di illecita provenienza in quanto provento di furto denunciato da Enzo Greco, reati accertati in Roma il 27/4/2017. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine all'affer- mazione di responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen., ritenendo trattarsi al più della fattispecie attenuata prevista nel secondo comma di detta disposizione.
Ove sia accolta tale riqualificazione, si censura l'impugnata sentenza per non avere applicato l'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto è basato su motivi di natura fattuale, nonché reiterativi dei contenuti dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha esaustivamente e correttamente motivato i punti censurati, richiamando gli indici fattuali da cui ha tratto il convincimento della inverosimiglianza della tesi difensiva del rinvenimento casuale del fucile e le ragioni per cui non era ravvisabile l'ipotesi attenuata del precedente secondo comma dell'art. 648 cod. pen., ad oggi art. 648, comma 4, cod. pen, come da novellazione introdotta con D.
Lgs. 8 novembre 2021, n. 195. La causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - nemmeno richiesta in sede di cognizione - non è stata comunque ritenuta dai giudici di merito per l'esclusione del carattere bagatellare della vicenda in esame, e dunque per il factum principis dell'impraticabilità del ridimensionamento nella fattispecie di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Formisano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.