Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and unsupported factual allegations regarding ammunition possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maurizio Piano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for illegal possession of ammunition, arguing that the trial court failed to properly assess the offensive nature of the weapons and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as specific but unfounded, noting that the lower court adequately addressed the evidence and the appellant's negative personality traits without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 697 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are specific yet manifestly unfounded, as the court of first instance has already validly evaluated the facts and applied the law without contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO MAURIZIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/07/1988 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Maurizio Piano ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per l'illecita detenzione di munizioni e deduce due motivi di ricorso; considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate siccome aspecifiche e prive di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito, costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato; rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contesta assertivamente la prova della offensività delle munizioni, circostanza motivata dal Giudice di merito con espresso riferimento ai risultati della perizia all'uopo disposta, il cui valore probatorio la difesa definisce «irrilevante» senza alcuna altra indicazione in proposito; ritenuta anche la doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondata, siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato del quale sono stati richiamati i precedenti anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I