Cassation Court dismisses appeal due to lack of standing by an unregistered lawyer under Art. 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not registered on the special roll. The appellant, Luigi Enrico Lo Conti, challenged a fine imposed by the Messina Tribunal, arguing defects in the declaration of responsibility and insufficient evidence. The court rejected these merits-based arguments, ruling that the procedural defect of the filing agent rendered the entire appeal invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 593, comma 3 c.p.p.: An appeal filed by a lawyer not inscribed on the special roll of the Court of Cassation is inadmissible due to lack of standing, regardless of the substantive merits of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CONTI LUIGI ENRICO nato a SAVOCA il 04/07/1960 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha condannato LO CONTI LUIGI ENRICO alla pena di euro 300,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, all'insufficienza della prova e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. per]. Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec