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Ordinanza — n. 31949/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism due to manifestly unfounded arguments and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Di Lorenzo's appeal against the Palermo Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding recidivism, but the court determined the territorial court had provided adequate reasoning regarding prior criminal records and social danger. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and correctly exercises the discretionary power granted by the penal code.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissibility manifestly unfounded discretionary power criminal sentencing pericolo di reiterazione pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIUSEPPE nato a CAPACI il 20/04/1967 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/2/2021 ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni quindici e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di DI LORENZO GIUSEPPE in relazione ai reati di cui all'artt. 75, comma 2 e 73 D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e all'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ha fornito adeguata risposta alla medesima censura sollevata nel giudizio di appello e ha evidenziato di avere effettuato una. corretta valutazione in ordine al giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato, ciò anche tenuto conto delle modalità dell'attuale fatto per il quale, comunque, si è ritenuto, con giudizio indipendente e autonomo, di riconoscere le circostanze attenuati con giudizio di equivalenza, sotto tale profilo, pertanto, la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità e che ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132, 133 cod. pen. al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende