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Ordinanza — n. 31948/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding responsibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Messina Fabio inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility and refusal of generic mitigating circumstances, arguing insufficient evidence and procedural flaws. The court rejected these claims, stating the territorial court provided adequate reasoning based on direct agent observations and properly exercised sentencing discretion under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and seeks to force a reading of the judgment not permitted by law.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of recourse sentencing discretion generic mitigating circumstances procedural violation prove acquisite tramite sorveglianza diritto di essere arrestato inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 75 D.Lgs. 159/2011
art. 75 D.Lgs. 159/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
al giudice di merito nella determinazione della pena e ciò anche, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi, in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Trapani il 28/3/2022 nei confronti di MESSINA FABIO in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento agli accertamenti effettuati (il ricorrente non era presente a casa e gli agenti sono rimasti sotto l'abitazione e hanno così potuto constatare direttamente l'orario di rientro, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha fornito adeguata e coerente motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente, ciò anche a prescindere dalle dichiarazioni della moglie del ricorrente la cui utilizzabilità il ricorrente censura, senza peraltro procedere alla c.d. prova di resistenza, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità;

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito nella determinazione della pena e ciò anche, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi, in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen