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Sentenza — n. 31947/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court quashes conviction for driving without license due to lack of preventive measure status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Lorenzo Scasso for driving without a license. The defendant argued for a suspended sentence, but the court found the oral warning issued by the police insufficient to constitute a preventive measure under Italian law. Consequently, the statutory aggravating condition required for the criminal penalty was absent, rendering the crime non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 73 D.Lgs. 159/2011; Art. 3 comma 4 D.Lgs. 159/2011: An oral warning from the police does not constitute a preventive measure and therefore does not aggravate the crime of driving without a license.

Parole chiave

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driving without license preventive measure status oral warning insufficiency criminal conviction annulment aggravating circumstances sospensione di pena sospensione dell'istruzione proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73 D.Lgs. 159/2011
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 23/1/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 20/1/2022, ha ridotto la pena a mesi tre di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SCASSO LORENZO in relazione al reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011.
Art. 116 comma 15 Codice della Strada
La medesima condotta, in mancanza di tale condizione, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una semplice sanzione amministrativa.
Art. 3 comma 4 D.Lgs. 159/2011
159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del d.lgs.
Law n. 1423 del 1956
art. 73 D.Lgs. 159/2011
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 23/1/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 20/1/2022, ha ridotto la pena a mesi tre di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SCASSO LORENZO in relazione al reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, Tatangelo
da ultimo Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, Tatangelo, Rv.
Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Rv.
Sez. 1, n. 7973 del 28/03/2017
283820; Sez. 1, n. 7973 del 28/03/2017, Rv.
Consiglio di Stato, Sezione 3, sentenza n. 722 del 14 febbraio 2014
Corte cost. n. 211 del 17 ottobre 2022
anche Corte cost. n. 211 del 17 ottobre 2022).
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 12/06/1999 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 23/1/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 20/1/2022, ha ridotto la pena a mesi tre di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SCASSO LORENZO in relazione al reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena che era stata specificamente richiesta nei motivi di appello.

3. In data 29 maggio 2023 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. Francesco Oddo chiede che il ricorso sia rimesso alla sezione competente e segnala la Corte di cassazione ha recentemente annullato senza rinvio una sentenza di condanna pronunciata per il medesimo reato ni confronti dello stesso imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Considerato in diritto Le considerazioni contenute nella memoria depositata quanto alla sussistenza del reato sono fondate e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

1. Il ricorrente è imputato del reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, avrebbe condotto un'autovettura nonostante fosse privo del necessario titolo abilitativo, in quanto mai conseguita. La condotta contestata al ricorrente non in integra il reato contestato. 1.1. L'art. 73 commina la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni a chiunque, guidi un autoveicolo o motoveicolo, senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

La medesima condotta, in mancanza di tale condizione, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una semplice sanzione amministrativa. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato contestato, pertanto, si deve verificare se l'imputato è sottoposto a una misura di prevenzione personale e che la mancanza del titolo di abilitazione alla guida sia funzionalmente collegata all'applicazione della stessa misura.1.2. Come di recente stabilito da questa Corte l'avviso orale del questore, in difetto di un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona e correlandosi alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consiste nella semplice intimazione di tenere una condotta conforme a legge e, quindi, non può essere considerato una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956, ma solo una misura prodromica all'applicazione delle misure di prevenzione vere e proprie (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, Tatangelo, Rv. 284585 - 01;

Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Rv. 283820; Sez. 1, n. 7973 del 28/03/2017, Rv. 644839 e, in termini analoghi, lo stesso Consiglio di Stato CdS, Sezione 3, sentenza n. 722 14 febbraio 2014; cfr. anche Corte cost. n. 211 del 17 ottobre 2022). Per questa ragione, quindi, "non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. citato" (cfr.

Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, Tatangelo, Rv. 284585 - 01 alle cui considerazioni integralmente si rinvia). 1.3. Nel caso di specie, pertanto, così come anche già deciso da questa Corte con la sentenza del 23 maggio 2023, pronunciata nei confronti dello stesso imputato per una condotta analoga, il fatto non sussiste e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto