Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding sentencing discretion under Penal Code articles 132 and 133.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Donato Lombardi inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's confirmation of an eight-month prison sentence and a fine for a crime under Article 76 of D.Lgs. 159/2011, alleging violations of law and reasoning errors. The court determined that the lower courts properly exercised their discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code to balance general mitigating circumstances against the exclusion of necessity, rendering the sentencing coherent and proportional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the determination of punishment is inadmissible if manifestly unfounded, as the territorial court's exercise of discretionary power regarding mitigating circumstances and the principle of proportionality is not subject to re-evaluation in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DONATO nato a BARI il 02/05/1977 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Bari iI26/4/2018 nei confronti di LOMBARDI DONATO in relazione al reato di cui all'art. 76 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, escluso lo stato di necessità, anche con il riferimento alle risultanze del certificato penale, tenuto conto della mitigazione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C