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Ordinanza — n. 31944/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses direct appeal, qualifying detention damages claim as a surveillance tribunal request instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the direct appeal filed by Michelangelo Marrazzo regarding detention conditions at the Vercelli facility. The lower court had rejected his request for damages under Article 35-ter of the Prison Order, which the appellant alleged violated the law. The Supreme Court ruled that such claims must be filed as a request to the Tribunal of Surveillance under Article 35-bis, paragraph 4, rather than a direct cassation appeal, thereby remanding the case for proper procedural handling.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Direct appeals regarding detention conditions must be qualified as requests to the Tribunal of Surveillance to preserve the right of appeal, rather than being treated as direct cassation appeals.

Parole chiave

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detention damages claim Tribunal of Surveillance direct cassation appeal prison conditions violation procedural qualification Article 35-ter Article 35-bis ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter ord. pen.
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord.
Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., ma non il ricorso diretto per cassazione; Ritenuto che il ricorso, pertanto, va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, 2015, Le Pera, Rv. 261706 - 01
Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, 2015, Le Pera, Rv. 261706 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO MICHELANGELO nato a CATANZARO il 11/11/1975 avverso l'ordinanza del 20/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza presentata ex art. 35 ter ord. pen. da MARRAZZO MICHELANGELO in relazione a due periodi di detenzione sofferti presso il Casa Circondariale di Vercelli; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza dei presupposti di legge;

Rilevato che avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione; Ritenuto che il ricorso, pertanto, va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 315 del 17/12/2014, 2015, Le Pera, Rv. 261706 - 01);

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per quanto di competenza. Così deciso il