Cassation court dismisses appeal for drug offense as generic mitigating circumstances were properly considered by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Talbi Okba inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances regarding his drug offense under Article 4 of Law 110/1975. The court rejected this claim, stating that the territorial court correctly exercised its discretionary power to assess proportionality based on established criminal precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has provided a coherent and proportional exercise of its discretionary power in line with relevant case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI OKBA ( CUI 03RAU93) nato il 12/02/1988 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto e 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Pisa il 9/6/2021 nei confronti di TALBI OKBA in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con i riferimenti ai precedenti penali, alcuni anche gravi in materia di stupefacenti, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132 e 133 cod. pen. al giudice di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C