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Ordinanza — n. 31941/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded challenge to legal qualification of possession of weapons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marques Silva Julio Cesar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified his possession of weapons under a specific statute rather than the general article regarding dangerous objects. The court rejected this claim, noting that the appellate court adequately addressed the potential offensiveness of the specific items possessed, rendering the legal qualification correct and the appeal baseless.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. 110/75; Art. 707 cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts based on the nature of possessed objects is inadmissible if the lower court has already provided a reasoned response regarding the potential offensiveness of those objects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal legal qualification of facts possession of weapons court costs and fine porto abusivo di armi oggetto pericoloso abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. 110/75
Art. 707 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica in quanto il fatto integrerebbe il reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica in quanto il fatto integrerebbe il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARQUES SILVA JULIO CESAR nato a GOIANIA( BRASILE) il 19/09/1997 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 pronunciata dal Tribunale di Parma 1'8/4/2021 nei confronti di MARQUES SILVA JULIO CESAR in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica in quanto il fatto integrerebbe il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla natura e qualità degli oggetti di cui il ricorrente era in possesso (un coltello di lunghezza di 17 cm di cui 7 di lama, un frangivetri, un asta di ferro, oltre che una tronchese e un martello), ha dato conto della potenzialità offensiva degli stessi, fornendo così idonea risposta alla medesima censura formulata nei motivi di appello, ora genericamente reiterata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co