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Ordinanza — n. 31940/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for harassment conviction due to lack of admissibility regarding plea of minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments that the evidence was insufficient or that the plea of minor offense applied. The appellant failed to prove the absence of material or psychological elements of the crime, and the court found her habitual conduct incompatible with the claimed reaction to neighbor noise. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 660 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The plea of particular minor fact excludes punishability only for isolated acts, not for habitual and repeated conduct, and the appeal must be admissible to raise non-punishability grounds.

Parole chiave

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harassment conviction habitual conduct minor offense plea admissibility appeal court costs order nozione di molestie accuse di abuso molestie morali

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
Considerato che Antonia Armenise ricorre per cassazione, così qualificata l'impugnazione dalla Corte di appello, avverso la sentenza in preambolo con la quale è stata condannata alla pena di cento euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non ha effetti la consunzione del termine prescrizionale in tempo successivo all'unica sentenza di merito: la rilevata inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 660 cod. pen
Considerato che Antonia Armenise ricorre per cassazione, così qualificata l'impugnazione dalla Corte di appello, avverso la sentenza in preambolo con la quale è stata condannata alla pena di cento euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Non ha effetti la consunzione del termine prescrizionale in tempo successivo all'unica sentenza di merito: la rilevata inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003
Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013
Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Saggiamo, Rv.
Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018
256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv.
Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMENISE ANTONIA nato a BARI il 19/06/1955 avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonia Armenise ricorre per cassazione, così qualificata l'impugnazione dalla Corte di appello, avverso la sentenza in preambolo con la quale è stata condannata alla pena di cento euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e deduce quattro motivi di ricorso; rilevato che i primi due motivi, che attingono la mancanza di prova rispettivamente dell'elemento materiale e psicologico del reato, non considerano che la sentenza impugnata ha operato una congrua e logica ricostruzione del fatto in virtù della quale il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova piena della commissione del reato di molestie commesso da Armenise con ripetute telefonate, nonché scattando numerose fotografie al personale al lavoro, in guisa tale da recare disturbo e turbamento alla persona offesa; ritenuto che del tutto avulso dal congruo accertamento giudiziale si rivela, in tal senso, il lamento della mancata rilevazione dell'assenza dell'elemento soggettivo che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell'oggettiva idoneità di quest'ultima a molestare o disturbare il soggetto che la subisce, senza che possa rilevare, siccome pertinente alla sfera dei motivi dell'agire, l'eventuale convinzione della gente di operare per un fine non biasimevole o, addirittura, per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992;

Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Saggiamo, Rv. 256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537); rilevato che la ricorrente pose in essere le condotte descritte in sentenza quotidianamente e che tale condotta è del tutto incompatibile con l'invocata reazione esasperata al comportamento dei vicini i cui rumori la disturbavano, e che tale motivo sarebbe, comunque, irrilevante alla luce del principio appena richiamato; ricordata, quanto all'invocata causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la stessa non può essere applicata ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, tra i quali rientra la contravvenzione di molestia nel caso di reiterazione della condotta tipica, ostativa ex lege al giudizio sulla tenuità, senza necessità di esplicita motivazione (da ultimo Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv274794); ritenuto che del tutto generici si profilano il terzo e il quarto motivo, inerenti all'entità della pena e del risarcimento del danno, prospettati come eccessivi posto che, quanto alla pena, pur trattandosi di reato punito con pena alternativa, il giudice di merito ha optato per la pena pecuniaria e ha fissato l'importo dell'ammenda in misura abbondantemente inferiore al medio edittale, valorizzandola, non sporadica, condotta molestatrice integrata da Armenise; quanto, poi, alla somma liquidata in via equitativa a titolo di danno morale, la stessa è stata - espressamente e con motivazione non manifestamente illogica - parametrata alla durata, di oltre un anno, della condotta molesta; ritenuto che da questi rilievi discende l'inammissibilità del mezzo.

Non ha effetti la consunzione del termine prescrizionale in tempo successivo all'unica sentenza di merito: la rilevata inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila