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Ordinanza — n. 31939/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on illegal fireworks charges for manifestly unfounded claims regarding explosive quantity and sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31939/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guerra Michele Denys inadmissible as manifestly unfounded. The lower court confirmed a one-year-six-month prison sentence and fine for possessing 1,600 kg of fireworks near a public road, citing technical reports on explosion risks. The court rejected arguments about the 'lethal nature' of the explosives and the excessive penalty increase, adhering to established case law and principles of proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances are manifestly unfounded and seek a reading of the facts not permitted in this instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded illegal fireworks sentencing increase continuation of crime proportionality principle technical report esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 2 e 4 L. 895/1967
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo
3 della sentenza impugnata e pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello e si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto con motivazione adeguata e coerente agli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA MICHELE DENYS nato a TORINO il 26/05/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e 3.500,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 15/7/2021 nei confronti di GUERRA MICHELE DENYS in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/1967;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta "micidialità" del materiale esplodente e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, nonché quanto alla eccessiva onerosità dell'aumento operato a titolo di continuazione; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla relazione tecnica effettuata quanto all'ingente quantitativo dell'esplosivo contenuto nei fuochi di artificio sequestrati (1.600 kg) e al pericolo di uno scoppio anche accidentale vicino a un'area prossima alla pubblica via (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello e si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto con motivazione adeguata e coerente agli elementi acquisiti (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01);

Rilevato che la doglianza relativa all'aumento di pena operato per la continuazione è manifestamente infondata in quanto la Corte, con i riferimenti alla pena determinata a criteri di particolare mitezza, alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione a al contenutissimo aumento di pena applicato, così richiamando la sentenza di primo grado, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammisgibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am