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Ordinanza — n. 31935/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of specific grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ruggiero Barbaro inadmissible, upholding his conviction for a specific criminal episode. The appellant argued for violation of statutory provisions regarding responsibility, particular triviality, and mitigating circumstances, but the court found his arguments merely repetitive and lacking necessary specificity. Consequently, the court ruled that the lower court's factual findings on responsibility and the implicit rejection of the triviality exclusion were legally sound and non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 75 D. Lgs. 159 del 2011; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are factually unfounded, lack specific argumentation, or merely reiterate censure already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds particular triviality exclusion mitigating circumstances denial reiterative arguments factual findings review procedural error dismissal contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 75 D. Lgs. 159 del 2011
Considerato che Ruggiero Barbaro ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
259899), deve inoltre rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti sulla scorta delle precedenti condanne e mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili; ritenuto, quanto alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
282097) e che, infatti, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice - come nel caso che ci occupa - abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
282097) e che, infatti, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice - come nel caso che ci occupa - abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
259899), deve inoltre rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti sulla scorta delle precedenti condanne e mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili; ritenuto, quanto alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard
pen., che la stessa deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard, Rv.
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, D.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO RUGGIERO nato a FOGGIA il 31/07/1996 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

17.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ruggiero Barbaro ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 limitatamente al solo episodio del 10 gennaio 2021 e ha, conseguentemente, ridotto a otto mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta; rilevato che con i due motivi, deduce violazione degli art. 75 D. Lgs. 159 del 2011, 62-bis cod. pen. e 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità (l'uomo era infatti in una pertinenza dell'abitazione), di esclusione del fatto di particolare tenuità (da riconoscersi a fronte dell'irrogazione della pena nel minimo edittale), infine di diniego delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi per la giovane età, per la condotta processuale con la confessione dei fatti storici occorsi); ritenuto che entrambi i motivi sono interamente versati in fatto, privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato invero che l'affermazione di responsabilità si fonda sulla accertata assenza del ricorrente nell'abitazione al momento del controllo di polizia e sulle dichiarazioni della madre dello stesso (che riferì che il figlio era uscito a seguito dell'ennesima discussione); considerato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali solo l'episodio del 22 dicembre 2020 poteva ritenersi di particolare tenuità, nonché quelle poste a fondamento del diniego delle circostanze attenuti generiche; ribadito, quanto a queste ultime, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve inoltre rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti sulla scorta delle precedenti condanne e mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili; ritenuto, quanto alla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la stessa deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard, Rv. 283420;

Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097) e che, infatti, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice - come nel caso che ci occupa - abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consiglier