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Ordinanza — n. 31932/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of voluntary conduct in special surveillance violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Amato inadmissible regarding his conviction for violating special surveillance obligations. The defense argued the lack of proof for voluntary conduct due to prior marital disputes and alcohol consumption, while the court held that general intent suffices for this crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 75 D.Lgs. 159/2011; Art. 27 Cost.: The crime of violating special surveillance obligations requires only general intent, and the refusal of generic mitigating circumstances does not mandate the court to consider favorable elements if unfavorable ones outweigh them.

Parole chiave

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special surveillance violation general intent requirement generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility individualized punishment penal sanction congruence procedural dismissal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 D.Lgs. 159 del 2011
Considerato che Domenico Amato ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D.
Art. 27 Cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016
Sez. 1, n. 3303 del 1988
270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021
27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DOMENICO nato a CATANZARO il 18/09/1988 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Domenico Amato ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e, con il primo motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta, sulla quale avrebbe inciso la precedente lite con la moglie e lo stato di alterazione determinato dall'assunzione di alcolici; ricordato che costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e, cioè, la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di rincasare entro una determinata ora, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dei:). 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01); ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, che «la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rileva nza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); ritenuto che la Corte territoriale si sia adeguata a tali principi, espressamente motivando le ragioni per le quali ha ritenuto congrua una decurtazione inferiore e, segnatamente, nella misura di 1/4, facendo espresso richiamo ai precedenti specifici di cui il ricorrente risulta gravato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere esten