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Ordinanza — n. 31691/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31691/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 04/09/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta a BEVILACQUA MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Calabria il 15 agosto 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Calabria il 15 agosto 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

Parole chiave

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imputazione di furto tentata rapina luogo del reato furto di lieve entità delitto contro i beni delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 04/09/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta a BEVILACQUA MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Reggio Calabria il 15 agosto 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è indeterminato e aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni generiche ed astratte, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) e, comunque, sviluppate in assenza di qualsiasi confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore (-11-12residente