Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for lack of factual review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible regarding challenges to their criminal convictions and sentencing. The defendants argued that the lower court failed to properly assess their active contribution to the crime and ignored statutory recidivism rules. The court rejected these claims because the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual evidence or exercise discretionary sentencing judgments reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 and Art. 365, comma 1, n. 1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise discretionary sentencing powers, limiting its review to legal errors and logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZEKA LATIF nato il 18/03/1976 FERIZI DANT nato il 27/08/1976 DURMISHAJ ARSIM nato il 14/10/1987 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Zeka Latif, Ferizi Dani e Durmàaj Arsim ricorrono avverso la sentenza del 13.6.22 con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava Zeka Latif responsabile del reato di cui agli artt.110, 624, 625 comma 1 n. 4, 5, 6 cod. pen. di cui al capo 1); Ferizi Dani responsabile del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 4,5,6 cod. pen. di cui al capo 1) e del reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625, comma 1, n. 2, 5, 6, 7 di cui al capo 2); Durmishaj Arsim responsabile del reato di cui al capo 2 e che condannava rispettivamente Zeka Latif alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa;
Ferizi Dani alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1000,00 di multa; Durmishaj Arsim alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di Zeka Latif (per il solo capo 1) e Ferizi Dani (per i capi 1 e 2) in ordine alla sussistenza di un contributo fattivo alla commissione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta — per tutti e tre gli imputati - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62- bis cod. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; sicché le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili, avendo esso dato congrua motivazione sia in ordine alla sussistenza della recidiva che al diniego delle attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C