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Ordinanza — n. 31688/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive penalty and lack of mitigation, citing limits on review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and the application of a specific statutory mitigation, but the court found these claims to be mere reiterations of second-instance arguments. The court ruled that such criticisms regarding the factual evaluation and sentencing discretion fall outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation or sentencing discretion of the lower courts when the decision is legally motivated and adheres to logical principles, as such matters are excluded from the scope of admissibility.

Parole chiave

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scope of cassation review sentencing discretion statutory mitigation factual evaluation procedural costs azione civile danno patrimoniale procurato con astuzia tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIANESI ANTONINO nato a CATANIA il 26/10/1971 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva affermato la penale responsabilità di Viglianesi Antonino per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis c.p.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando con gli unici due motivi articolato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la eccesiva entità della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello ed adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche del bene avuto di mira e vi è altresì un cenno anche agli altri danni arrecati alla persona offesa e, quanto alla pena, si precisa come essa sia stata già determinata in prossimità del minimo edittale e sia da ritenere congrua tenuto anche conto della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato).

Precisato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.