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Ordinanza — n. 31684/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and indeterminate grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's dismissal of the appeal violated procedural norms regarding the lack of specific reasons in the original judgment. The court rejected this claim, ruling that the grounds for the appeal were manifestly unfounded because they were overly generic and indeterminate, failing to meet the legal requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to their absolute generality and indeterminacy, lacking the specificity required by law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds indeterminate reasons Code of Criminal Procedure procedural norms Court of Cassazione dismissal appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 591, comma 1 lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU QIANGQIANG nato il 20/11/1991 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Zhou QiangOiang ricorre avverso la sentenza del 13.9.21 con cui la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art.494 cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 591, comma 1 lett.

c) in combinato disposto con l'art.581, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen. Lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello proposto dal difensore, è manifestamente infondato, dovendosi considerare la assoluta genericità ed indeterminatezza dei motivi di appello (in cui si fa riferimento genericamente all'incensuratezza e alla giovane età) e di quelli proposti nello stesso ricorso in scrutinio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I