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Ordinanza — n. 31683/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31683/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARI VALTER MASSIMO nato a PRATO il 22/12/1954 avverso !a sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Chiari Valter Massimo ricorre avverso la sentenza del 11.122 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato - che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - riqualificando il reato allo stesso ascritto di cui al capo 2) nel reato dell'art.217 comma 2 I. fall., estinto per decorso del termine di prescrizione; escludendo la sussistenza della contestata circostanza aggravante del restante reato del capo 1) allo stesso ascritto; rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art.216 ultimo comma Lfall.; ha confermato nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: fall., estinto per decorso del termine di prescrizione; escludendo la sussistenza della contestata circostanza aggravante del restante reato del capo 1) allo stesso ascritto; rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art.216 ultimo comma Lfall.; ha confermato nel resto.

Parole chiave

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gravità della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena pena sproporzionata alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARI VALTER MASSIMO nato a PRATO il 22/12/1954 avverso !a sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Chiari Valter Massimo ricorre avverso la sentenza del 11.122 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato - che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - riqualificando il reato allo stesso ascritto di cui al capo 2) nel reato dell'art.217 comma 2 I. fall., estinto per decorso del termine di prescrizione; escludendo la sussistenza della contestata circostanza aggravante del restante reato del capo 1) allo stesso ascritto; rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie applicate all'imputato ai sensi dell'art.216 ultimo comma Lfall.; ha confermato nel resto.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione per travisamento delle prove è indeducibite in sede di legittimità poiché generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr. Pagg. Da 10 a 13) . Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non è sindacabile nella presente sede di legittimità ove assistita, come nel caso di specie, da congrua motivazione; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata che evidenzia come peraltro la pena inflitta sia quella minima possibile);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estenso