Italian court dismisses appeal against criminal conviction for generic mitigating circumstances due to lack of positive personality elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were denied without sufficient reasoning, claiming they should have been granted in their maximum extent. The court rejected this, noting that such circumstances require positive elements regarding the defendant's personality, which were absent due to prior repeated violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.: Generic mitigating circumstances are not a right resulting from the absence of negative personality elements but require positive elements; their denial is legitimate when such elements are missing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPI STEFANO nato a RIMINI il 26/08/1956 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Campi Stefano ricorre avverso la sentenza del 3.5.22 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rimini che dichiarava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.495 cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen. non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato rilievo alla circostanza per cui le attenuanti generiche sono state riconosciute in ragione del comportamento ammissivo dell'imputato, ma contenute per le pregresse reiterate violazioni della norma penale. Ritenuto inoltre che lo stesso motivo di ricorso è altresì indeducibile in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa corte, secondo cui "l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Con