Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bonanno's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated assault inadmissible. Bonanno argued the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and committed a motivation defect, but the court found these points repetitive and lacking specific argumentation. The decision rests on the principle that appeals must offer a critical review of the facts and law, not merely reiterate arguments already rejected by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n.11 quinquies, 582, 582 comma 1, 62 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, critical review of the lower court's reasoning or attempting an impermissible re-evaluation of evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO GIOVANNI nato a VILLABATE il 21/11/1968 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; RINUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Bonanno Giovanni ricorre avverso la sentenza del 9.11.21 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che lo dichiarava responsabile del reato di lesioni personali aggravate ex art. 583 c.p. nei confronti di Muscarella Davide e lo condannava, escluse la circostanza aggravante dei futili motivi e la recidiva, alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Considerato che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui agli artt.61 n.11 quinquies, 582, 582 comma 1, è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag.2 a pag.5, avendo peraltro la corte di appello spiegato anche le ragioni per le quali dovesse ritenersi affidabile la veriosne della persona offesa e non quella dell'imputato); e pretendendo in definitiva da parte di questa Corte una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova non possibile nella presente sede di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente in fondato in presenza (si vedano pagg. 5 e 6) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore