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Ordinanza — n. 31677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIUGLIA ROBERTO nato a PALERMO il 26/07/1989 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Briuglia Roberto ricorre avverso la sentenza del 11.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, 112 comma 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624, 625, 112 comma 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità concorrenza e aiuti di Stato obbligo di ridurre il danno allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIUGLIA ROBERTO nato a PALERMO il 26/07/1989 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Briuglia Roberto ricorre avverso la sentenza del 11.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, 112 comma 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 lett.

b) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in riferimento alla pretesa insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha posto in rilievo la circostanza per cui le modalità della condotta e le circostanze di fatto si oppongono al riconoscimento della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata; trattandosi tra l'altro di fatto commesso in concorso con altro soggetto la cui entità complessiva è stata comunque oggetto di considerazione in sede di determinazione della pena previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti); sicché dovendo esso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, deve essere dichiratao inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i! 2