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Ordinanza — n. 31673/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding Article 131 bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31673/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the applicant's claim under Article 131 bis of the Penal Code. The appellate court had already thoroughly examined the facts, noting the applicant's behavior while driving without a license and insurance, and his subsequent appearance at police headquarters four days later. The court determined that the applicant's arguments were merely repetitive of previous grievances and lacked sufficient new justification to warrant a new review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible for manifest unfoundedness when the alleged violation of the statute of limitations is based on facts already fully examined and correctly motivated by the appellate court, rendering the new claim merely repetitive.

Parole chiave

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manifest unfoundedness statute of limitations Article 131 bis repetitive grievances inadmissible appeal appellate review procedural dismissal uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. pen.
così qualificata l'originaria imputazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo che attiene, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 131 bis cod. pen.
per., alla violazione dell'art. 131 bis, cod.
art. 496 c.p
Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva condannato Nulvetti Davide per il reato di cui all'art. 496 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NULVETTI DAVIDE nato a MILANO il 03/01/1988 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva condannato Nulvetti Davide per il reato di cui all'art. 496 c.p. così qualificata l'originaria imputazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo che attiene, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. per., alla violazione dell'art. 131 bis, cod. pen.; - che il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto ciò che deduce risulta invece sorretto da sufficiente ed adeguata motivazione e da un attento esame di quanto si era inteso devolvere al vaglio del giudice di appello.

La Corte d'appello, in primis, ha specificato che non si può ritenere offesa di particolare tenuità il comportamento tenuto dall'imputato che, alla guida senza patente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ha riferito le generalità del fratello su cui sarebbero ricadute le conseguenze delle contravvenzioni amministrative elevate, precisando che la presentazione dell'imputato dopo quattro giorni presso gli uffici della Polstrada per indicare le sue esatte generalità - ragionevolmente indotta dal fratello — è stata già per altro verso valutata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (non concedibili in prevalenza stante la recidiva contestata).

Il motivo, pertanto, è anche meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in curo tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il PThes