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Ordinanza — n. 31671/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sandu Daniel and Sandu Ionut Alberto inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals failed to provide the specific, reasoned critique required for admissibility and attempted an impermissible reconstruction of facts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected or attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation improper factual reconstruction repetition of rejected grounds court of cassation censura costituzionale motivi di cassazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANDU DANIEL nato il 02/11/1974 SANDU IONUT ALBERTO nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Sandu Daniel e Sandu Ionut Alberto ricorrono avverso la sentenza del 11.10.22 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che accertava la responsabilità di entrambi per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 cod. pen., riqualificando il capo a) dell'imputazione e, escludendo la contestata recidiva nei riguardi di Sandu Daniel, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena rispettiva di mesi sei di reclusione e duecento euro di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo è inoltre indeducibile poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il