Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance decision that acquitted him on prescription grounds while reducing the sentence for aggravated threats. The court ruled that the first ground, alleging a lack of reasoning, is not permitted in cassation as it merely restates factual grievances already reviewed by lower courts. Furthermore, the second ground regarding the absence of proof of intent was inadmissible because it was not properly raised in the appeal, violating procedural preclusion rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review factual assessments or substitute its own evaluation of evidence for that of the trial courts, and appeals must strictly adhere to the grounds set forth in the appeal act.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BENNAD ABDERRAHIM nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 20/01/1970 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato El Bennad Abderrahim ricorre avverso la sentenza del 8.11.22 con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.4 I. 110 del 1975 ascrittogli al capo b) perché estinto per prescrizione e, scissa la continuazione, ha rideterminato la pena per il reato ascrittogli al capo a) di minaccia aggravata di cui agli artt. 612, comma 2 e 339, comma 1 cod. pen. in mesi quattro di reclusione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte; che è volto inoltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, difatti la denuncia del travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, infine, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. peri., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge, lamentando che il giudice di primo grado non ha evidenziato alcuna prova del dolo in capo all'imputato non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Atto di appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d