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Ordinanza — n. 31668/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and failure to raise prescription issue in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Gavarro Agostino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as mere complaints regarding factual contradictions, noting the lower court correctly applied the aggravated assault provision. The second ground was dismissed because the prescription defense was not raised in the appeal, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4, 161 comma 2 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot be based on mere complaints about factual contradictions or issues not raised in the appeal, as such matters must be properly pleaded at the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints procedural exhaustion prescription defense aggravated assault lesione alla caviglia caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 161 comma 2 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 47504 del 24/09/2012, Rv. 254082
4 della sentenza impugnata), oggetto che in un contesto aggressivo può diventare strumento atto ad offendere ed arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante (Sez. 5, Sentenza n. 47504 del 24/09/2012, Rv. 254082 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVARRO AGOSTINO nato a CHIOGGIA il 28/09/1966 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Gavarro Agostino ricorre avverso la sentenza del 19.10.22 con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alla contestata aggravante, per il reato di lesione personale aggravata di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (per avere aggredito Dell'Agnese Roberto con un bicchiere di vetro, procurandogli lesioni con prognosi di giorni dieci). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, nonostante la palese contraddittorietà delle prove, considerato erroneamente il reato ascritto all'imputato aggravato dalla circostanza prevista dall'art.585 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito che ha posto in rilievo la circostanza che Gavarro, per colpire Dell'Agnese, abbia deliberatamente utilizzato un bicchiere di vetro (indicando le ragioni che militano per tale circostanza chiaramente illustrate a pag. 4 della sentenza impugnata), oggetto che in un contesto aggressivo può diventare strumento atto ad offendere ed arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante (Sez. 5, Sentenza n. 47504 del 24/09/2012, Rv. 254082 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione dì legge in relazione agli artt.99 comma 4, 161 comma 2 cod. pen. poiché il reato doveva dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, stante l'erronea contestazione all'imputato della recidiva reiterata di cui ail'art.99 comma 4, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata proposta nei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione dei ricorso in cassazione (cfr.

Atto di appello che nel caso di specie non fa riferimento alla recidiva). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de