Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Oldani Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence and reclassification of theft, arguing procedural errors regarding fingerprint analysis. The court rejected these claims as mere complaints lacking new evidence, noting the lower court's reasoning was legally sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints on facts or legal points already adequately examined by the lower court without presenting new evidence or arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLDANI MARCO nato a LANUSEI il 03/07/1982 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Oldani Marco ricorre avverso la sentenza del 5.12.2022 con cui la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, escludendo l'aggravante di cui all'art.625 n.2 cod, pen. e riqualificando i fatti come furto semplice - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa perché dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità dell'imputato dei fatti di cui al capo di imputazione, anche in riferimento all'erronea applicazione dell'art.192 cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.7 e pag. 4 ove si dà atto del risultato dell'indagine dattiloscopica che ha appurato una coincidenza per oltre sedici punti rispetto alla quale alcuna giustificazione alternativa è stata fornita nella prospettazione difensiva che si limita in buona sostanza a lamentare il mancato accertamento in relazione alle ulteriori impronte presenti sull'autovettura), laddove quindi il ricorso riguardo alle impronte dattiloscopiche finisce con l'argomentare aspetti non ritenuti evidentemente determinanti ai fini della decisione che ha fatto riferimento alle impronte rilasciate sul lato interno del finestrino (che peraltro, in quanto tali, non potevano essere state lasciate inavvertitamente da un passante).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec