Ordinanza — n. 31666/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCIOTTI GIANNI nato a MAENZA il 03/01/1955 CACCIOTTI STEFANO nato a LATINA il 09/08/1980 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che gli imputati Cacciotti Gianni e Cacciotti Stefano ricorrono avverso la sentenza 31.101.22 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la loro condanna in primo grado per i reati contestati rispettivamente, a Cacciotti Gianni di bancarotta per distrazione e documentale e a Cacciotti Stefano di bancarotta per distrazione, in concorso con il padre. Ritenuto che il primo motivo di ricorso afferente in particolare a Cacciotti Gianni, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e agli artt. 216 comma 1 n.2, 219 comma 2 n.1 e 223 I. fall e art. 125 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso afferente in particolare a Cacciotti Gianni, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e agli artt. 216 comma 1 n.2, 219 comma 2 n.1 e 223 I. fall e art. 125 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCIOTTI GIANNI nato a MAENZA il 03/01/1955 CACCIOTTI STEFANO nato a LATINA il 09/08/1980 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Cacciotti Gianni e Cacciotti Stefano ricorrono avverso la sentenza 31.101.22 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la loro condanna in primo grado per i reati contestati rispettivamente, a Cacciotti Gianni di bancarotta per distrazione e documentale e a Cacciotti Stefano di bancarotta per distrazione, in concorso con il padre. Ritenuto che il primo motivo di ricorso afferente in particolare a Cacciotti Gianni, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e agli artt. 216 comma 1 n.2, 219 comma 2 n.1 e 223 I. fall e art. 125 cod. proc. pen.
è generico e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito. Tende inoltre ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), laddove peraltro si mira anche ad una rivalutazione delle dichiarazioni del curatore richiamandosene il contenuto secondo la propria prospettazione sintetica. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso afferente ad entrambi gli imputati, con il quale si contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.62-bis cod. pen. e all'art.125 cod. proc. pen. non è consentito perché, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consig