Cassation Court dismisses appeal against conviction for minor offenses, rejecting claim of non-punishability due to low severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by twelve individuals against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellants argued for non-punishability based on the particular low severity of their acts, but the court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on the principle that assessing low severity requires a complex evaluation of specific conduct details, which the lower court correctly applied by rejecting the claim given the violent nature of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on particular low severity requires a complex, joint evaluation of all specific case features, including conduct modes, culpability, and damage, without needing to examine every element if relevant ones are indicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASINI SIMONE nato a SIENA il 28/08/1996 GUADAGNO ANDREA nato a SIENA il 04/11/1973 DE FALCO ANDREA nato a SIENA il 06/07/1988 MONCIATTI LORENZO nato a SIENA il 21/05/1990 GUIDOTTI MIRKO nato a SIENA il 15/12/1975 BELLINI MATTEO nato a SIENA il 29/09/1993 LODOVICI GIACOMO nato a SIENA il 18/04/1989 RICIGLIANO ANDREA nato a SIENA il 23/10/1995 MUZZI NICCOLO nato a SIENA il 17/06/1994 PAPEI RICCARDO nato a SIENA il 05/11/1991 BALOCCHI FRANCESCO nato a SIENA il 08/01/1976 DI PIAZZA ALESSANDRO nato a CHIUSI il 29/01/1965 PROVVEDI STEFANO nato a SIENA il 07/08/1965 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che i ricorrenti meglio indicati in epigrafe (CASINI +12), riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 588, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen. (fatto commesso in Siena in data 17 agosto 2015), articolano un solo motivo di ricorso per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 11 ottobre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, volto a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di particolare tenuità, considerata la gravità delle condotte tenute dagli imputati, realizzate non solo con calci e pugni, ma anche con corpi contundenti); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.