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Ordinanza — n. 31657/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion and denial of generic mitigating circumstances are non-justiciable issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing discretion and refusal of generic mitigating circumstances fall within the trial judge's authority. The appellant argued for a new evaluation of the sentence and the denial of mitigating factors based on alleged psychological distress, but the court found these arguments infondate. Consequently, the appeal was rejected because the Supreme Court cannot re-evaluate the congruity of the sentence absent arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the congruity of sentencing or the denial of generic mitigating circumstances, as these matters constitute the discretionary power of the trial judge provided sufficient motivation and lack of arbitrariness.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances Cassation inadmissibility judicial review limits penal code provisions tentato furto rapina scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRIGNANO PROPIZIO nato a VISCIANO il 26/02/1958 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SIRIGNANO PROPIZIO per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Sanremo il 25 dicembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa [in riferimento ai numerosi precedenti dell'appellante, anche per fatto specifico, e all'assenza di qualsiasi minimo riscontro in atti delle allegazioni difensive sul disagio psichico di cui soffrirebbe l'imputato vedasi pag. 3 della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il