Cassation court annuls appeal judgment because the crime was extinguished by prescription before the verdict. The court ruled that the statute of limitations had expired prior to the appellate decision. Consequently, the conviction is void due to the lack of punishability. The court applied the mandatory duty to declare extinction of the crime ex officio. This decision upholds the principle that prescription bars criminal liability regardless of party arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Florence Court of Appeal's judgment without remanding the case. The appellant argued that the original conviction for attempted theft should be overturned because the crime had been extinguished by prescription before the appellate ruling. The court held that the statute of limitations had expired prior to the verdict, making the crime non-punishable. Therefore, the court ruled that the lower court erred by failing to declare the extinction of the crime ex officio, as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 158 cod. pen.: The court must declare the extinction of the crime by prescription ex officio before the judgment, and failure to do so renders the conviction void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLETTI MATTEO nato a PISA il 10/03/1981 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Poletti Matteo, per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8 febbraio 2022, che ha riformato la sentenza di prime cure, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di furto tentato pluriaggravato, commesso in Pisa il 27 novembre 2013, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena.
3. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo, con valore assorbente, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 27 novembre 2013, si è estinto in data 27 maggio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27