Cassation appeal dismissed for generic and unfounded lack of reasoning regarding private violence charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by UKA ELION inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was defective regarding his responsibility for the crime of private violence, but the court found the complaint generic and unsupported by law. The decision relied on established precedent stating that the duration of criminal conduct is irrelevant if it sufficiently coerced the victim's freedom of action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; The requirement of violence for the crime of private violence is met by any means capable of coercively depriving the victim of their freedom of determination and action, regardless of the duration of the criminal conduct, provided it was sufficient to generate fear and coercion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UKA ELION nato il 05/11/1986 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che UKA ELIION propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 610, 341-bis e 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatti commessi a Prato il 3 settembre 2015);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo.» (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 228063), come nel caso che occupa, in quanto il breve tempo in cui la condotta criminosa è stata esercitata è stato comunque sufficiente a ingenerare nella vittima un turbamento d'animo e a coartare la sua libertà (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presid