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Ordinanza — n. 31654/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for stealing items from a private residence garden.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft from a private residence. The appellant argued against the legal qualification of the act and the application of an aggravating circumstance, but the court found both claims unsupported by established legal principles. Consequently, the conviction for stealing copper gutters from an unenclosed garden adjacent to a home was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: The theft of movable property from a private residence, including items in an unenclosed garden, constitutes the crime of theft in a dwelling; the aggravating circumstance of exposure to public fame applies even in private areas accessible to the public.

Parole chiave

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theft in dwelling private residence garden exposure to public fame unenclosed garden criminal appeal inadmissibility indagine per furto perseguimento penale per truffa furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis, comma 1, n. 1 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012
(Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep.
Sez. 5, n. 36017 del 09/10/2020
la condotta di chi, introducendosi nel cortile di un edificio, si impossessa di pluviali in rame scardinandoli dai supporti infissi nel muro esterno dell'abitazione, trattandosi di beni pertinenziali posti a servizio di una privata dimora» (Sez. 5, n. 36017 del 09/10/2020, Rv.
Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016
7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile» (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARGENIO RAFFAELE nato a BARLETTA il 29/12/1974 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a DARGENIO RAFFAELE per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Margherita di Savoia il 27 febbraio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui:«La sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Rv. 255100); «Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi, introducendosi nel cortile di un edificio, si impossessa di pluviali in rame scardinandoli dai supporti infissi nel muro esterno dell'abitazione, trattandosi di beni pertinenziali posti a servizio di una privata dimora» (Sez. 5, n. 36017 del 09/10/2020, Rv. 280007): il che è quanto accaduto nel caso che occupa (vedasi pag. 2, in cui la Corte ha evidenziato come il fatto fosse stato commesso nel giardino di un'abitazione, da qualificarsi - in quanto strettamente connesso a quest'ultima e come tale anch'esso destinato allo svolgimento della vita familiare - come privata dimora); - che il secondo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile» (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626), come nel caso di specie, con riferimento agli infissi e alle porte della casa prospiciente giardini non recintati (vedasi pag. 2, quart'ultimo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere este