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Ordinanza — n. 31652/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding fraudulent means aggravation in theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Yaurivilca Yparraguirre Victor Hugo inadmissible. The appellant argued a defect in reasoning concerning the aggravating circumstance of using a fraudulent means in a theft conviction. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing established case law that defines fraudulent means as any sneaky action intended to overcome the victim's defenses, which was clearly present when the stolen item was hidden in an anti-theft bag.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; In theft cases, the aggravating circumstance of 'fraudulent means' is established by any sneaky action designed to overcome the victim's defenses, and the appeal is inadmissible if this definition is not contested with valid grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft aggravated fraudulent means cassation appeal inadmissible appeal defect in reasoning tentato furto delitto difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAURIVILCA YPARRAGUIRRE VICTOR HUGO nato il 21/10/1985 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che YAURIVILCA YPARRAGUIRRE VICTOR HUGO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente <<In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275271), come nel caso di specie, in cui la refurtiva è stata custodita all'interno di una borsa schermata al fine di neutralizzare il sistema antitaccheggio (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il>siden